Regolamentazione dell'Attività di Incaricato alle Vendite Herbalife



Regolamentazione dell'Attività di Incaricato alle Vendite Herbalife  

L'attività del Distributore Herbalife è strepitosa anche dal punto di vista fiscale/previdenziale. Facile da gestire, vantaggiosa e conveniente.

Se sei un imprenditore o hai avuto esperienze di lavoro autonomo riscontrerai che non c'è nulla di paragonabile alla posizione di "Incaricato alle Vendite" nel panorama lavorativo italiano: grazie a questa regolamentazione puoi davvero dire di svolgere una attività LIBERA ed INDIPENDENTE.

La lista di contenuti qui sotto ha finalità unicamente riassuntive. Sono riportate le principali caratteristiche contabili, fiscali e previdenziali della figura di Incaricato alle Vendite Herbalife, con informazioni aggiornate al 19 Gennaio 2011. Per i dati completi e gli aggiornamenti
 sulla regolamentazione: www.studioconsult.it
Click here to collapse content  Regolamentazione legale:  Legge 173/2005
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
ART. 1. (Definizioni e ambito di applicazione della legge)

1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

ART. 2.  
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)
 1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
ART. 3.  
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio) 
1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.
4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.  (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato) 
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato e' tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita' che per tipologia e quantita' sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attivita' commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e' ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita' e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli e' responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne' di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita' di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

ART. 5.  (Divieto delle forme di vendita piramidali e digiochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
ART. 6. (Elementi presuntivi) 1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.

ART. 7.  (Sanzioni) 
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
disposizioni entrate in vigore con decorrenza 24.04.99 

ART. 18 VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazioneal comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della Partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

ART. 19 VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quiest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, c.7.

ART. 20 PROPAGANDA A FINI COMMERCIALI.
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4,5,6 e 8.

ART. 21 COMMERCIO ELETTRONICO
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche fianlizzate a migliorare la competività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2.Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonchè con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

ART. 22 SANZIONI E REVOCA
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,7,8,9,16,17,18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.494,00.
La sanzione e' ridotta a Euro 5.164,00 se pagata entro 60 giorni dalla notifica.

ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Il 6' comma dell'art. 25-bis del D.P.R. 29/09/73 nr. 600 stabilisce che per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui alla Legge 173/2005 e D.Lgs. 114/98 recante "Disciplina del Commercio", la ritenuta del 23% è applicataa titolo d'imposta ed è calcolata sul 78% delle provvigioni percepite. La ritenuta a titolo d'imposta si applica solo nei casi in cui l'attività da cui consegue la provvigione non sia inerente ad un rapporto d'agenzia.
La Circolare n.15/E del 05 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003) riporta quanto segue:

L'articolo 2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati a imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Tra i compensi da assoggettare alla ritenuta a titolo d'imposta vanno ricordati quelli scaturiti dall'attività di incaricato alle vendite a domicilio rientrante nella sfera di applicabilità della Legge 173/2005, quali, ad esempio, quelli percepiti dalle Dealers (che raccolgono, nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di privati consumatori, gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti) e da coloro i quali effettuano la vendita di prodotti con il sistema del porta a porta.
Per quanto riguarda le provvigioni percepite dalle cosiddette Dealers va, altresì, evidenziato che sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta sia i compensi per la pura attività di intermediazione (provvigioni in senso stretto) e sia i compensi per gli ulteriori servizi resi dalla Dealer dopo la conclusione del contratto di vendita, consegna dei beni ed esanzione del relativo credito (Circ. 24/08/845 del 10/06/83 Min. Fin. Dir. Imposte).
In considerazione a quanto esposto tutti coloro che percepiscono una provvigione con ritenuta definitiva non dovranno dichiarare i compensi percepiti essendo stato assolto il debito d'imposta in maniera definitiva con la ritenuta effettuata (R.M.180/E del 12.07.95). Tale reddito non si cumula con eventuali altri, ciò non nega l'obbligo di dichiarare gli altri redditi tramite il Modello Unico personale. Le provvigioni percepite sono escluse dall'assoggettamento dell' IRAP per esclusioni di legge oggettive, assenza di dichiarazione dei redditi e soggettive come riportato dalle istruzioni ministeriali.
É un contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa e per gli incaricati alle vendite a domicilio per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica.

Il contributo ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Dal 01 Gennaio 2010 il contributo è del 26,72% o 17%, a seconda dei casi:
A) per gli incaricati alle vendite non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 26,72% fino al massimale di legge pari a 118.137 (lordi). Il contributo è maggiorato dello 0,72% per finanziare il fondo di recente istituzione per maternità e assegni familiari;
B) per gli incaricati alle vendite iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie il contributo è pari al 17%.
C) per gli incaricati alle vendite già pensionati il contributo è pari al 17%.

Il contributo è pagato per i 2/3 dall'azienda committente e per 1/3 è a carico dell'incaricato: questa "porzione" pari a 1/3 dell'imponibile viene trattenuta alla fonte dall'azienda per ogni provvigione percepita.

BASE IMPONIBILE
Dal 01.01.2003 la base imponibile per il calcolo del contributo Inps è del 78% delle provvigioni percepite.
Il compito di versare i contributi è attribuito all'azienda committente.
Gli incaricati alle vendite che hanno un volume di provvigioni annuo netto fino a Euro 5.000,00 (pari al 78% di 6.410,00) non sono soggetti al versamento dei cotributi Inps di cui alla Legge 335/95 in quanto esclusi. Al superamento di tale importo sono soggetti al prelievo del contributo INPS solo sulla parte eccedente i 5.000 Euro netti. Tale franchigia è annuale; pertanto ogni anno le provvigioni percepite fino all'ammontare lordo di 6.410 euro sono escluse dall'assoggettamento INPS.

PROCEDURA PER ALIQUOTA RIDOTTA
Per poter usufruire dell'aliquota ridotta del 17% ogni incaricato deve comunicarlo per scritto alla società. Tale riduzione potrà essere applicata solo per le liquidazioni successive alla data di tale comunicazione. Se durante l'anno ci sono ulteriori cambiamenti della propria posizione previdenziale, dovranno essere comunicati tempestivamente alla societa' per poter adeguare la percentuale INPS all'aliquota ordinaria del 26,72%.
  

  Tabellina riassuntiva  
La tabella qui sotto ha finalità unicamente riassuntive. I dati sono quelli disponibili al 19 Gennaio 2011. Per aggiornamenti ed approfondimenti sulla regolamentazione: www.studioconsult.it
Iscrizione Albo o Ruolo:No. Non prevista
Iscrizione Cciaa:No. Circolare Ministero Industria n.3407/C del 09.01.1997
Iscrizione Ufficio IVA:Obbligatoria per provvigioni nette >5.000 euro
Iscrizione Inps:Obbligatoria per provvigioni nette >5.000 euro
Iscrizione INAIL:No. Non è prevista, nessun adempimento o versamento
Svolgimento dell'attività:Tutti coloro che non hanno pendenze penali
Identificazione:Tesserino rilasciato dalla società committente
Definizione ricavi:Provvigioni
Tipologia attività:Occasionale (senza Iva) o Abituale (con Iva)
Soggetto fiscale:Soltanto ditte individuali
Contabilità:Semplificata ai fini IVA
Regime dei Minimi:No. (Gli IVD sono esclusi) Per utleriori informazioni
Vidimazione registri:No. Abolita con Legge 383 del 18.10.2001
Presentazione Mod.Unico:No. R.M. n.180/E del 12/07/95 Per utleriori informazioni
Imposizione fiscale:Ritenuta imposta definitiva del 23% sul 78% provvigioni
Soggetto studi di settore:No. (Esclusi) Per utleriori informazioni
Versamento IRAP:No. (Non soggetti)
Dichiarazione IRAP:No. (Adempimento Escluso)
Contributi previdenziali:Si. Il 26,72% di cui 1/3 prelevato all'incaricato e 2/3 pagato dalla società
Base Imponibile Inps:La base imponibile è del 78% delle provvigioni
Soglia esclusione Inps:Fino a 6.410,00 Euro di provvigioni lorde
Aliquote Inps:Ordinaria 26,72%, ridotta 17%, pensionati 17%
Massimale Inps:Fino a Euro 118.137 Provvigioni lorde
Contributo Enasarco:No. Non dovuto
Contributo Fir:No. Non dovuto
Indennità clientela:No. Non dovuta
Definizione della zona:No. Non prevista
Scioglimento Incarico:Non previsto periodo di preavviso

  

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